Massime Civilistiche
Fallimento e Procedure ConcorsualiAbusiva concessione di credito ad impresa in
crisi economico-finanziaria - Responsabilità banca - Concorso con gli organi
sociali - Legittimazione curatore
Sentenza 18610 del 30/6/2021 Sezione Prima
La Sezione
Prima, in tema di concessione del credito da parte della banca ad impresa in
crisi e della conseguente responsabilità verso il ceto creditorio nonché con
riguardo alla legittimazione attiva del curatore fallimentare per la
reintegrazione del patrimonio del fallito, ha affermato i seguenti principi di
diritto:
“L’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa.”
“Non
integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di
fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia
assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento
aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una
valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza
sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite da cui sia stata
in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di
utilizzare il credito a detti scopi”.
“Il
curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione
abusiva del credito, in caso di illecito nuovo finanziamento o di mantenimento
dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del
soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento
e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della
garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.”
“La
responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può
sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 l.
fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fatti
causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia necessario l’esercizio
congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore,
trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo”
Massime Penalistiche
Impugnazioni
Giudizio
di legittimità – Motivi nuovi trasmessi a mezzo p.e.c. – Inoltro a casella di
posta elettronica diversa da quella individuata ex art. 24, comma 4, d.l. n.
137 del 2020 – Conseguenze – Inammissibilità
La sentenza 9887 del 26/1/2021 Sezione Prima
La
Prima Sezione ha affermato che sono inammissibili i motivi nuovi trasmessi alla
Corte di cassazione tramite posta elettronica certificata ad una casella di
posta diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020, emesso
dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020,
convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Anche la Sezione Giurisdizionale del Piemonte della Corte dei Conti si adegua all'indirizzo, ormai pressoché univoco anche delle sezioni di Appello di Roma dell'Organismo, ed emette la sentenza 333/2019 in cui stabilisce, per i ricorrenti, il diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.P.R. 1092/1973.
La sentenza 29/2019 della Sezione di Appello della Corte dei Conti (moltiplicatore)
Il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs n. 165/1997 deve ritenersi spettante ai soli militari riformati che, al momento del congedo, avevano comunque conseguito l’età pensionabile, o al contrario deve intendersi esteso anche a coloro i quali non avevano raggiunto tale limite d’età, e dunque deve riconoscersi a tutti i congedati per riforma?
Per la prima volta la Sezione d’Appello della Corte dei Conti si è trovata a decidere della questione, e lo ha fatto negando la fondatezza della interpretazione estensiva.
Con la sentenza n. 29/2019, depositata in data 7 febbraio 2019, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla sopra richiamata sentenza n. 53 del 2017, emessa in data 6 ottobre 2017 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Molise, e ne ha di fatto ribaltato l’esito, accogliendo la tesi prospettata dall’INPS.
A giudizio della Sezione di Appello, infatti, il c.d. moltiplicatore deve riconoscersi soltanto a coloro i quali, al momento del congedo per riforma, avessero raggiunto l’età pensionabile, in relazione al grado rivestito. Stando ad una interpretazione letterale dell’art. 3, comma 7, del d.lgs n. 165/1997 – argomenta la Sezione d’Appello –, l’incremento del montante contributivo ivi previsto “opera in alternativa al collocamento in ausiliaria”, e poiché a sua volta l’accesso all’ausiliaria presuppone – oltre alla volontà manifestata in tal senso dall’interessato – il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento, il beneficio di cui si discute “opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei”.
E si fa notare, ancora, che, poiché “il c.d. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età (quali previsti per il grado rivestito)”.
Solo chi ha raggiunto l’età pensionabile, pertanto, potrà scegliere se transitare in ausiliaria oppure avvalersi del beneficio in questione, trovandosi rispettivamente assoggettato al trattamento economico di cui gli artt. 1864 e 1865 c.o.m.
Diversamente – vale a dire, qualora si aderisse alla tesi secondo cui il moltiplicatore andrebbe riconosciuto a tutti i militari riformati, prescindendo dai limiti di età di cui all’art. 992 c.o.m. –, l’istituto dell’ausiliaria risulterebbe “svilito”, in quanto – a parere della Corte –, “finirebbe, infatti, col diventare “sostitutivo” - e non già alternativo come per legge - di un istituto non previsto (e non concepito) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici dal servizio attivo. In altre parole, si giungerebbe col riconoscere l’equivalente contributivo (non a caso pari alla durata del periodo di ausiliaria) del trattamento economico dell’ausiliaria ai non aventi diritto a tale posizione giuridica”
Le critiche che spontaneamente possono prendere piede possono essere considerate in una sola direzione. Infatti sfugge del tutto al Collegio giudicante l’esigenza di giustizia sostanziale sottesa all’opposta interpretazione estensiva della medesima norma: se è pur vero, stando come detto alla lettera dell’art. 3, c. 7, succitato, che il moltiplicatore è alternativo all’ausiliaria, e che all’ausiliaria si accede solo una volta raggiunta l’età pensionabile, è vero anche che chi si trova costretto al congedo anticipatamente, per di più a causa di una infermità psico-fisica, viene così a trovarsi due volte danneggiato: una prima volta, perché appunto il suo trattamento pensionistico sarà di certo ridotto rispetto a quei colleghi che invece – unicamente grazie alle loro migliori condizioni di salute – potranno raggiungere l’età pensionabile; una seconda, perché, in forza di quanto sopra, saranno esclusi anche dal montante contributivo in esame.
Non può che ribadirsi sul
punto che il moltiplicatore è stato evidentemente concepito dal legislatore
come beneficio di carattere compensativo, per quei militari che – congedati
appunto per riforma – non possono accedere in ausiliaria. Che ciò si verifichi una
volta raggiunta l’età pensionabile o prima di allora rappresenta un elemento
distintivo di per sé non esplicitato dalle norme, e sul quale invece la Sezione
di Appello ha fondato la sua argomentazione.
La sentenza 1/2021/QM della Sezione Riunite della Corte dei Conti (ricalcolo pensionistico sistema misto)
Dopo molte sentenze di segno positivo
la questione per il riconoscimento dell’art. 54 del DPR 1092/73 per la mancata
applicazione dell’aliquota del 44% in favore del personale militare era stata
rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con la decisione n.
1/2021/QM deposita il 4/01/2021, ha finalmente posto la parola fine al
contenzioso attivato dai militari che si erano visti esclusi dal beneficio
previsto dalla norma sopra citata.
Come avevamo più volte indicato nei
nostri precedenti messaggi la Corte dei Conti esclude dal suddetto beneficio
coloro che avevano maturato al 31/12/1995, un’anzianità inferiore ai 15 anni di
servizio cumulativo.
La sentenza, in merito
all’applicazione dell’art. 54, ha stabilito che la quota retributiva della
pensione da liquidarsi con il sistema misto per il personale militare cessato
con oltre 20 anni di anzianità utile e che alla data del 31/12/1995, vantava
un’anzianità compresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto
dell’effettiva anzianità maturata al 31/12/1995, con applicazione del relativo
coefficiente per ogni anno utile del 2,44%, ribadendo l’esclusione di chi, a
tale data, non aveva maturato almeno 15 anni di servizio.
L’introduzione dell’aliquota del 2,44%
per la quantificazione della quota retributiva costituisce un correttivo e,
pertanto, una novità a quanto previsto dalle precedenti sentenze che viene
introdotto, secondo la Corte, a seguito di un mancato raccordo tra il DPR
1092/73 e la legge 335/95. Questo nuovo principio applicativo attribuisce un
beneficio proporzionale agli anni di servizio per cui ad una maggiore anzianità
corrisponde un più consistente aumento di pensione.
In base
alla nuova decisione, la Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS dovrebbe
procedere al ricalcolo delle pensioni in favore dei pensionati che hanno
presentato domanda di riliquidazione; per coloro che non l’hanno mai proposta
dovranno presentare una istanza/diffida all’Istituto, come indicato nelle
nostre precedenti comunicazioni